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Ordinanza — n. 4433/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on procedural grounds for late filing and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4433/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the conviction for aggravated fraud and sentencing, but the Court found the first ground repetitive and the second ground filed too late under procedural rules. Furthermore, the third ground was rejected as fact-based rather than legal, and the fourth ground regarding sentencing aggravations was deemed insufficiently specific and repetitive.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; appeals must be admissible, timely, and specifically grounded in law, with fact-based complaints rejected as outside the scope of cassation review.

Parole chiave

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procedural inadmissibility late filing of preliminary objections specificity of cassation grounds fact-based complaints repetitive arguments sentencing aggravations court costs and fines abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla competenza per territorio del giudice di primo grado, risulta tardivamente proposto, trattandosi di questione preliminare che, ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini
ex multis Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FEDERICA nato a CALTANISSETTA il 08/03/1993 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 23 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, pronunciata il 9 giugno 2021, che aveva condannato Russo Federica alla pena ritenuta di giustizia per il reato continuato di truffa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione all'indeterminatezza del capo di imputazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, esposte dalla Corte d'appello a pagina 6 della motivazione; la valutazione della Corte di merito è coerente con l'orientamento ermeneutico dei giudici di legittimità in virtù del quale non vi è incertezza sui fatti descritti quando l'imputazione contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato; in particolare l'indeterminatezza e la genericità dell'imputazione sussiste solo allorquando dette caratteristiche siano tali da impedire o rendere estremamente inattuabile l'esercizio del diritto di difesa, compromissione sicuramente non ravvisabile nel caso di specie (cfr. ex multis Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 -01).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla competenza per territorio del giudice di primo grado, risulta tardivamente proposto, trattandosi di questione preliminare che, ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., doveva essere proposta subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale a pagina 6 della sentenza impugnata; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente per il delitto di truffa contestato, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

I giudici di appello hanno, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, affermato la penale responsabilità dell'imputata in considerazione delle attendibili dichiarazioni della persona offesa e della documentazione prodotta a riscontro (vedi pagg. 1, 2 e 7 della sentenza impugnata). ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'aggravante dell'art. 61, n. 11 cod. pen. è manifestamente infondato; la Corte di appello alle pagine 7 e 8 ha correttamente argomentato in ordine alla sussistenza della contestata aggravante conseguente all'esistenza di un rapporto di collaborazione tra le parti che ha agevolato la commissione del reato; ritenuto che l'ulteriore doglianza avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata.

I giudici di appello non hanno concesso le attenuanti generiche in considerazione della mancanza di elementi favorevoli (vedi pag.8 della sentenza di appello) La decisione della Corte territoriale è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio i giudici del gravame hanno ritenuto, con motivazione adeguata e privi di vizi logici, che gli elementi indicati dalla difesa (incensuratezza, giovane età, personalità dell'imputati) non presentavano quei caratteri di specialità e rilevanza che rendono riconoscibili le attenuanti generiche. Considerato infine che la doglianza con la quale la ricorrente lamenta l'eccessività degli aumenti di pena conseguenti al riconoscimento delle aggravanti e della continuazione, oltre ad esser reiterativo, è aspecifico in quanto non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso in esame risulta la mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla determinazione della pena da parte dei giudici di merito, assoluta genericità che contraddistingueva anche i motivi di appello proposti del ricorrente. Peraltro la Corte territoriale ha logicamente motivato in ordine alla congruità degli aumenti stante la gravità delle condotte poste in essere e l'applicazione da parte del giudice di primo grado di una pena nettamente inferiore alla misura media edittale, così assolvendo l'obbligo di motivazione a cui era tenuta in conformità ai criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (v.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01). Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur