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Ordinanza — n. 4432/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated fraud sentence for lack of motivation and unfounded circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4432/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's reduction of the sentence for aggravated fraud. The appellant argued for lack of motivation regarding criminal responsibility and requested recognition of mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that the lower court's decision was based on sound reasoning without manifest illogic, requiring only reference to decisive elements rather than all arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Appeal's refusal of generic mitigating circumstances is valid if the judge references decisive favorable or unfavorable elements without needing to consider every argument deduced by the parties.

Parole chiave

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aggravated fraud lack of motivation generic mitigating circumstances appeal inadmissibility penal responsibility Court of Cassation sentencing reduction pubblicità ingannevole

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 5 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARACELLO ANDREA nato a PALERMO il 27/06/1986 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 6 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 7 settembre 2021, che aveva condannato Sparacello Andrea alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e, per l'effetto, ha ridotto la pena. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il difetto della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate dalla Corte d'appello, la quale ha escluso, con motivazione esente da criticità giustificative, la tesi del mero inadempimento contrattuale (si veda, in proposito, pag. 3 sull'idoneità ingannatoria della condotta posta in essere dall'imputato -pubblicazione di un annuncio con il quale affermava di essere in possesso di beni che in realtà non erano nella sua disponibilità-); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato.

I giudici di appello non hanno concesso le attenuanti generiche in considerazione della mancanza di elementi favorevoli e della personalità del ricorrente desumibile dai precedenti penali riportati e dal comportamento processuale (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). La decisione della Corte territoriale è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il p