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Ordinanza — n. 4430/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts and failing to raise new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4430/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the three grounds cited merely reiterated factual criticisms already adequately examined and dismissed by the Court of Appeal. The lower court had logically evaluated the victim's testimony regarding the weapon and accomplice presence, finding no significant contradictions in the evidence. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary argumentative critique required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals that merely reiterate factual criticisms without raising new legal grounds or requesting a fundamental re-evaluation of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds factual criticism Court of Cassation procedural admissibility commisurazione della pena per rapina altri capi d'accusa aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini
Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma
considerato che il quarto motivo con il quale il ricorrente eccepisce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere del tutto generico, ha ad oggetto una violazione di legge non dedotta in sede di appello (vedi fra le altre Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv.
Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTIERO CARLO nato a VICO EQUENSE il 28/10/1976 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 29 aprile 2022, ha confermato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, pronunciata il 7 novembre 2021, che aveva condannato Autiero Carlo alla pena ritenuta di anni 3 mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.155.,00 di multa per i reati di tentata rapina aggravata e porto di pistola. Ritenuto che i tre motivi di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza delle aggravanti dell'uso dell'arma e delle più persone riunite, sono meramente reiterativi di censure in fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello.

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che il ricorso, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando dì fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento impugnato). Deve esser, in particolare, rimarcato che i giudici secondo grado hanno, motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa FASANO Luca sia in ordine alla presenza dell'arma che al concorso nei fatti di altro complice rimasto non identificato (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza di appello).

La versione dei fatti offerta dal predetto risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dal FASANO né alcun interesse all'accusa da parte del dichiarante (vedi Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). considerato che il quarto motivo con il quale il ricorrente eccepisce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere del tutto generico, ha ad oggetto una violazione di legge non dedotta in sede di appello (vedi fra le altre Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Rv. 163151 e Sez.

U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981- 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il Co g3i9re Estensore li E Il