Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4429/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming inadmissibility of self-incriminating statements due to procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4429/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Di Nuzzo's appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's reduction of his sentence for money laundering. The appellate court correctly utilized self-incriminating statements made during police questioning because no indication existed that Di Nuzzo should have been treated as a suspect at the start of the interrogation. The appeal failed because it did not demonstrate how the alleged procedural flaw decisively undermined the logical coherence of the conviction's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 63 cod. proc. pen.; When an appeal challenges the inadmissibility of self-incriminating evidence, it must prove the evidence decisively compromised the reasoning of the conviction; otherwise, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal self-incriminating statements procedural violation evidence admissibility logical coherence of reasoning facoltà di astenersi dal testimoniare permesso di promuovere un procedimento penale testimone a discarico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 63 cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal DI NUZZO alla polizia giudiziaria, è manifestamente infondato.
art. 63 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, D'Alessandro
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NUZZO GIUSEPPE nato a CASAPULLA il 26/10/1956 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 ottobre 2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciata il 21 marzo 2018, che aveva condannato Di Nuzzo Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di assegno, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al capo c) dell'imputazione, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha ridotto la pena a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 133,00 di multa. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal DI NUZZO alla polizia giudiziaria, è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze processuali, hanno affermato che, al momento dell'inizio dell'escussione, non sussistevano elementi da cui desumere che il ricorrente doveva esser esaminato come indagato e che gli inquirenti hanno correttamente interrotto l'esame non appena il DI NUZZO ha reso dichiarazioni auto indizianti (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha fatto, pertanto, buon uso del principio di diritto secondo, in caso di procedimento svoltosi nelle forme del rito abbreviato, le dichiarazioni auto indizianti rese dall'indagato durante le indagini sono utilizzabili contra se, non ravvisandosi un'ipotesi di inutilizzabilità patologica (Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, D'Alessandro, Rv. 273345 — 01). Il ricorso proposto è, inoltre, aspecifico; in particolare il ricorrente non ha prospettato la possibile decisiva influenza dell'elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità.

Questo Collegio intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Lagumina, Rv. 269218 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a