Cassation court dismisses appeal against appellate court's partial sentence reduction and procedural rulings on prescription and complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce the sentence and confirm procedural rulings. The appellant challenged the lack of explicit prescription declarations and the timing of victim complaints, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting the lower court correctly identified the periods of prescription suspension and that the victims had sufficient knowledge of the crimes to file timely complaints, while also affirming the appellate judges' discretion in balancing aggravating and mitigating factors without detailed justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly applies established case law regarding the start of the complaint deadline based on the victim's certain knowledge of the crime, and when the appellate court exercises its discretionary power in balancing aggravating and mitigating circumstances without being required to provide an exhaustive analytical exposition of its evaluation criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGO MARCO nato a NOVARA il 17/03/1969 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 23 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara, pronunciata il 19 novembre 2020, che aveva condannato Rago Marco per il reato continuato di appropriazione indebita, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati a lui ascritti limitatamente alle condotte commesse sino al 17 agosto 2013 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in 4 mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa , confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione di tutti gli episodi di appropriazione successivi al 17 agosto 2013, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale a pagg. 3 e 4, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente indicato i periodi per cui è stato sospeso il corso della prescrizione nel giudizio di primo grado ed ha correttamente ritenuto che le condotte successive al 17 aprile 2013 non si erano ancora prescritte al momento della pronunzia della sentenza di appello;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata dichiarazione di non doversi procedere per tardività delle querele presentate dalle persone offese, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretto uso dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr. tra le altre, Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081 - 01) e, di conseguenza, ha ritenuto tempestive entrambe le querele (vedi pagina 5 della sentenza impugnata dalla cui lettura si evince che il Raciti ha acquisito piena consapevolezza dell'appropriazione indebita il 26/5/2015 ed il Pescio il 26/6/2015); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è manifestamente infondato.
Il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l'inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche al contempo valorizzando la gravità dei fatti protrattisi per anni e l'assoluta indifferenza per lo svolgimento del giudizio manifestata dall'imputato -vedi pag. 5 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 di