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Ordinanza — n. 4426/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being admissible only on legal grounds, not factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4426/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed exclusively on factual grounds rather than legal violations. The appellant argued for a different characterization of the extortion crime, but the court noted that factual reconstruction and evidence evaluation remain the exclusive domain of the trial court. Consequently, the appeal was rejected as it exceeded the cassation court's powers to review only legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be limited to legal violations; the court cannot re-evaluate facts or substitute its own factual reconstruction for that of the lower courts.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility factual re-evaluation prohibited extortion crime characterization trial court exclusive power legal violation requirement tentata estorsione corruzione nell'esecuzione forzata concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia
253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, interpretazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv.
Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERONE ANTONIO nato a MURO LUCANO il 22/02/1964 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 26 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, pronunciata il 15 ottobre 2020, che aveva condannato Cerone Antonio alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.500,00 per i reati di estorsione e sostituzione di persona. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di estorsione nell'ipotesi tentata -riqualificazione non dedotta con i motivi di appello e richiesta in modo del tutto generico nel corso della discussione-, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559;

Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, interpretazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369). Ritenuto, inoltre, che il ricorrente non si confronta con la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto l'avvenuta consumazione del reato di estorsione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata:

«il delitto è consumato posto che la dazione della somma di denaro è concretamente avvenuta, come riferito dalla teste e docunnentalmente provato»), limitandosi a negare in modo apodittico le predette circostanze storico-fattuali ed a proporre una diversa ricostruzione dei fatti narrati dalla persona offesa. Ritenuto, inoltre, che questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, ha osservato che, in presenza di una doppia conforme, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438-01), circostanza non ravvisabile nel caso di specie.

Rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle