Cassation court dismisses appeal for fraud as it is inadmissible due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Saldini inadmissible, ordering him to pay court costs. The lower courts had convicted Saldini of fraud based on evidence showing he deceived the victim into selling a pizzeria using false financial instruments. The court rejected the appeal because it was filed solely on factual grounds, which exceeds the cassation court's authority to review only legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; appeals limited to factual arguments are inadmissible as they fall outside the court's jurisdiction to re-evaluate facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALDINI ANTONIO nato a PADOVA il 17/06/1981 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 21 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, pronunciata il 20 ottobre 2020, che aveva condannato Saldini Antonio alla pena ritenuta di 1 anno di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è reiterativo in quanto ripropone pedissequamente le censure fattuali dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01).
Il ricorso è, inoltre, articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di merito hanno, peraltro, affermato la penale responsabilità del ricorrente, valorizzando la portata probatoria delle dichiarazioni della persona offesa con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste ed evidenziando come tutti i passaggi della vicenda si spieghino nel senso di una dolosa preordinazione dell'imputato di uno scenario artificioso idoneo a trarre in inganno il CAPPUCCIO (garantendo alla vittima di essere seriamente interessato a rilevare la pizzeria e continuare a gestirla, consegnando un assegno post-datato e delle cambiali, rivelatisi privi di provvista, vendendo la pizzeria prima della scadenza dell'assegno per poi rendersi irreperibile -vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto l'erronea qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di truffa anziché nella fattispecie di insolvenza fraudolenta è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha affermato, con motivazione sintetica ma priva di vizi logici, che la persona offesa è stata indotta a porre in essere la disposizione patrimoniale dagli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato con conseguente sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 Il Conigliere Estensore