Italian court dismisses appeal claiming false identity statement to police does not constitute perjury.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carlo Cilento inadmissible, ruling that false statements made to police officers during traffic stops constitute perjury under Article 495 of the Penal Code. The court held that such declarations serve as personal attestations necessary for identification when no other means exist, thereby fulfilling the specific element of the crime. Consequently, the appeal was rejected as unfounded based on established jurisprudence, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 c.p.; Art. 496 c.p.: False statements made to public officials for identification purposes constitute perjury under Article 495 of the Penal Code, distinguishing them from the crime of false testimony under Article 496.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILENTO CARLO nato a NAPOLI il 20/11/1951 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Carlo Cilento, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo d'imputazione, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658: "Integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art.495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.");
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente