Italian Court dismisses appeal against denial of minor damage mitigation and generic aggravating circumstance challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salah Eddhima inadmissible regarding two specific grounds. The first ground challenged the denial of a minor damage mitigation circumstance, while the second contested a generic claim about an aggravating circumstance. The court rejected both arguments as unfounded based on established case law requiring a complex assessment of total criminal damage rather than just financial loss.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 625, n. 2 cod. pen.: The mitigation for minor damage requires a complex evaluation of the entire criminal damage, not merely the low financial value of the stolen item or the minor physical injury.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDDH[MA SALAH nato il 24/06/19;75 avverso la sentenza del 06/12/202.1 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Salah Eddhima, che contesta il diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402: "l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto"), del quale la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio della motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. è generico e, comunque, manifestamente infondato (cfr. Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside