Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4418/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming minor theft damage should trigger statutory mitigation under Art. 62.4 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4418/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Massimiliano Montella inadmissible regarding his request to apply the mitigating circumstance for minor damage under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The court found the argument manifestly unfounded because established jurisprudence requires a complex assessment of the entire criminal act, not merely the trivial financial loss or minor physical injury. Consequently, the territorial court correctly applied the law, and the appeal was rejected with costs awarded to the state.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62, n. 4 cod. pen.; The mitigating circumstance for minor damage presupposes a complex judicial evaluation considering all elements of the specific case to ascertain the global criminal harm, excluding mere trivial financial loss or minor injury as determinative factors for the crime of theft.

Parole chiave

Generato dall'IA
Art. 62.4 Penal Code mitigating circumstance minor damage theft criminal liability assessment Cassazione appeal dismissal global criminal harm trivial loss exclusion circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Montella, che contesta il diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELLA MASSIMILIANO nato a TORRE DEL GRECO il 27/11/1969 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Montella, che contesta il diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402: "l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto"), del quale la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente