Italian Court dismisses appeal on prescription and aggravated assault grounds as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for prescription due to a 207-day suspension and challenged the classification of a kitchen knife as an aggravating weapon. The court rejected both claims, citing established jurisprudence that kitchen knives qualify as weapons and noting the suspension was primarily due to party requests rather than legitimate impediments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 c.p.p.; Art. 585 c.p.: The appeal is inadmissible when the claim of prescription fails because delays were caused by party requests, and the use of a kitchen knife constitutes an aggravating circumstance for assault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNONE SAVINO nato a CERIGNOLA il 06/10/1974 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Savino Cannone, che contesta la violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art.585 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. F, n. 29549 del 27/07/2006, Mascolo, Rv. 235306: "In tema di lesioni personali e di omicidio preterintenzionale, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando la vittima delle lesioni è aggredita con un coltello da cucina, che rientra nella nozione di "arma", in cui sono ricompresi tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo");
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la prescrizione del reato, è, del pari, infondato: se è vero che il legittimo impedimento dell'imputato determina la sospensione del giudizio per il termine di sessanta giorni, nondimeno il dibattimento è stato sospeso per complessivi giorni 207 per i rinvii disposti a richiesta di parte, anche per l'adesione all'astensione forense (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, De Gregorio, Rv. 280564), con conseguente indicazione del termine di estinzione al 9 ottobre 2021; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consig