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Ordinanza — n. 4414/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely complaining about facts and generic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4414/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of aggravated theft liability and the denial of recidivism, but the court found these arguments to be mere complaints on facts rather than legal challenges. Consequently, the court ruled that the appeal was generic and unsupported by specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists merely of complaints on facts or is generic and manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints on facts generic appeal Supreme Court admissibility cassa delle ammende restituzione speciale condono delle spese procedurali ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FABIO nato a ERICE il 03/09/1981 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Fabio Messina per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 9-12, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, alla luce dell'integrazione probatoria svolta in appello);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva ed al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è generico e manifestamente infondato, in considerazione della specifica motivazione resa sul primo punto e della aspecificità della ulteriore prospettazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente