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Ordinanza — n. 4412/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for theft as they contain only factual complaints and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by three individuals inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's reasoning regarding their joint responsibility for aggravated theft and the application of recidivism rules. The court rejected these arguments because they consisted solely of factual grievances and generic complaints that failed to provide new legal grounds or specific elements for reconsideration.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals containing only factual complaints or generic arguments without new legal grounds are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual grievances rejection generic arguments dismissal recidivism application joint criminal responsibility recidiva nell'infrazione assistenza riabilitativa revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIRRO PASQUALE nato a MANDURIA il 18/06/1987 PIRRO EMILIANO nato a MANDURIA il 31/08/1979 MIRKO MAGGIO nato a MANDURIA il 22/02/1991 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto congiuntamente nell'interesse di Emiliano e Pasquale Pirro ed il primo motivo del ricorso di Mirko Maggio, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei predetti per il reato di furto aggravato in concorso, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-6, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Pirro, che contesta la disapplicazione della recidiva, è manifestamente infondato, in considerazione della insindacabile motivazione resa sul punto nelle conformi sentenze di merito, che hanno evidenziato la pericolosità insita nella reiterazione della condotta; Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Maggio, che contesta la conferma del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico poiché omette di indicare quale elemento, decisivo nel senso auspicato, sarebbe stato introdotto ed ingiustificatamente trascurato;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres