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Ordinanza — n. 4411/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity regarding minor aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4411/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Federico Baldassi inadmissible due to a lack of specific arguments. The appellant challenged the lower court's reasoning on denying an aggravating circumstance for trivial motives related to assault, but the Court found the arguments merely repetitive of issues already properly addressed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments minor aggravating circumstances procedural costs Court of Cassazione criminal procedure risarcimento del danno alla persona

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDASSI FEDERICO nato a SAN MINIATO il 14/02/1981 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Federico Baldassi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego di esclusione dell'aggravante dei futili motivi in relazione al reato di lesioni è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla ritenuta abnormità e sproporzione della condotta lesiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente