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Ordinanza — n. 4409/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mere complaints and infounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4409/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Yohannan Symon VuoY inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of aggravated assault, arguing insufficient motivation and violation of the aggravating circumstance under Article 583 of the Penal Code. The court rejected these claims as mere complaints lacking legal merit and inconsistent with established jurisprudence regarding the absorption of related charges.

Regesto Legislator

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Art. 365, 366 c.p.p.; Appeals based solely on factual complaints or infounded legal arguments are inadmissible in the Court of Cassazione.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints aggravated assault Court of Cassazione legal merit grave limitazione del diritto costituzionale caso di rigore grave affezione alla salute

Disposizioni normative citate

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Art. 583 cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. è manifes1:amente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.
Art. 131-bis cod. pen.
262845), con conseguente assorbimento della censura concernente l'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 583 cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
262845), con conseguente assorbimento della censura concernente l'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021
Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014
282088; Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOHANNAN SYMON VUOY nato il 23/03/1979 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Simon Vijoy Yohannan per il reato di lesioni aggravate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-8 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla inattendibilità della alternativa ricostruzione resa dall'imputato;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. è manifes1:amente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021, F., Rv. 282088; Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014, dep. 2015, Narcisi, Rv. 262845), con conseguente assorbimento della censura concernente l'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden