Italian Court dismisses appeal claiming minor theft damage should trigger statutory mitigation under Art. 62.4 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rocco Caponero inadmissible, rejecting his claim that the minor damage caused warrants the statutory mitigation of Art. 62, no. 4 of the Penal Code. The court held that establishing this mitigation requires a complex judicial assessment of the entire criminal act, not merely the trivial financial loss or minor physical harm inflicted. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; The mitigation for minor damage requires a comprehensive evaluation of the criminal act's totality, precluding reliance solely on the negligible value of the stolen item or the slight injury sustained.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONERO ROCCO nato a CALCIANO il 22/03/1968 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Rocco Caponero, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasarn, Rv. 282402), nei termini esplicitati nella sentenza impugnata (ff. 2 e 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente