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Ordinanza — n. 4407/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as appeal lacks specificity and merely repeats arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4407/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the non-application of recidivism and the suspension of sentence, but the court found these arguments lacked specificity. The court determined the appeal merely reproduced points of criticism already adequately examined and rejected by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity and merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity recidivism application suspended sentence denial procedural costs pericolo di reiterazione revoca della sospensione condizionale remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC HALID nato il 29/01/1987 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

AttrtETOV C_ Ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Halid -1ameto2A, che contesta la mancata disapplicazione della recidiva ed il diniego della sospensione condizionale della pena, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulla ritenuta pericolosità e sui precedenti ostativi al richiesto beneficio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente