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Ordinanza — n. 4406/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal for theft with snatching as arguments require factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4406/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals filed by Romeo and Trovato inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants contested the sentence and the denial of mitigation under Article 62, Section 4 of the Penal Code regarding theft with snatching. The court rejected these claims because the arguments required an impermissible re-evaluation of the conduct's modality and lacked critical engagement with the lower court's findings.

Regesto Legislator

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Art. 62 n.4 cod. pen.; Appeals requiring a factual re-evaluation of the conduct's modality are inadmissible as they demand a new assessment of the facts already determined by the court.

Parole chiave

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theft with snatching criminal appeal inadmissibility mitigation denial factual re-evaluation Article 62 Penal Code court costs award Cassa delle ammende perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n.4 cod. pen.
Ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Giuseppe Romeo e Gabriele Trovato, che contestano la determinazione della pena ed il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMEO GIUSEPPE nato a CATANIA il 24/09/1992 TROVATO GABRIELE nato a CATANIA il 09/08/1995 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Giuseppe Romeo e Gabriele Trovato, che contestano la determinazione della pena ed il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. in riferimento al reato di furto con strappo, articolano doglienze in fatto, che richiedono inammissibilmente una rivalutazione delle modalità della condotta, oltre che privi di confronto critico con le statuizioni rese sul punto nella sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente