Italian Court dismisses appeal claiming lack of contestation for aggravating circumstances in attempted theft case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gianni Halilovic inadmissible regarding the alleged failure to contest aggravating circumstances in his attempted theft conviction. The court found the lower court's description of violence and vehicle status sufficient to meet legal requirements for such circumstances under Article 625 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 cod. pen.; The description of violence used for burglary and the vehicle's stationary state in a criminal indictment satisfies the requirements for aggravating circumstances, ensuring the full exercise of defensive prerogatives.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC GIANNI nato a BRESCIA il 13/06/1976 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta il difetto di contestazione delle ritenute aggravanti in riferimento al reato di tentato furto ascriti:o a Gianni Halilovic è manifestamente infondato: dalla stessa formulazione della rubrica risulta descritta tanto la violenza impiegata per l'effrazione, che lo stato di sosta del veicolo e tanto, in correlazione all'esplicito richiamo dell'art. 625 cod. pen., soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436), assicurando il pieno esercizio delle prerogative difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente