Cassation court dismisses appeal for tardy non-punishment claim and insufficient generic mitigation argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the first claim unsupported by evidence and the second claim untimely as it was not raised in the second instance. Consequently, the court ruled that the appeal lacked admissibility due to procedural defects and insufficient legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when a non-punishment ground was not raised in the second instance and when the claim for generic mitigation lacks specific evidence of decisive elements ignored by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA AGOSTINO nato a PALERMO il 07/05/1976 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Agostino Mazzola, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare l'esito del giudizio di comparazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, mentre il ricorrente non evidenzia quale elemento, decisivo nel senso auspicato, sarebbe stato introdotto ed ingiustificatamente disatteso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta proposto in appello ed è, pertanto, tardivo (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente