Criminal appeal dismissed as inadmissible for being merely a complaint without new evidence or legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding charges of threats and unauthorized knife carrying, claiming the appeal court failed to consider decisive proof. The court rejected this, ruling that the appeal consisted only of complaints about facts already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only mere complaints regarding facts already adequately examined and dismissed by the court of first instance, lacking new evidence or distinct legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICA PETRU EMIL nato il 22/03/1972 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Petril Emil Stoica per i reati di minaccia e porto ingiustificato di un coltello, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché - pur deducendo mancata assunzione in appello di prova decisiva - si rivela costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, fondata sugli accertamenti svolti in loco dagli operanti e sulle dichiarazioni irripetibili del Rocco); per altro verso, il ricorrente deduce un travisamento della prova che non documenta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente