Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints and legally unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility for theft with snatching and the specific legal qualification of the act. The court rejected these arguments as mere factual complaints unsuitable for a court of law and as legally unfounded given the established case law on the relevant statutes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 626, co. 1 n. 1 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals containing only factual complaints or manifestly unfounded legal arguments are inadmissible in the court of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE ANTONIO nato a CALTANISSETTA il 05/06/1966 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; /7
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Antonio Giannone per il reato di furto con strappo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 sulla esclusione della desistenza, in considerazione della consumazione del reato già perfezionata:
V. Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626, co.1 n. 1 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione delle modalità di sottrazione evidenziate nelle conformi sentenze di merito (Sez. 5, n. 8333 del 13/07/2015, dep. 2016, Pellegrino, Rv. 266144); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all'art. 62 n. 4 cod. pen. è, altresì, manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza e della incensurabile valutazione resa sul punto (cfr.
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres