Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint consisted of mere factual grievances rather than a valid legal argument. The appellant challenged the lower court's finding of liability for attempted burglary, arguing against the correctness of the reasoning. The court rejected this as it merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with proper legal justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal to the court of cassation is inadmissible if it is based solely on mere complaints regarding facts or is merely a reproduction of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO MAURIZIO nato a PALERMO il 18/06/1994 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Maurizio Garofalo per il reato di tentato furto in abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, in conseguenza della certa identificazione dell'agente, già personalmente noto agli operanti e riconosciuto dalle immagini;
V. Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente