Ordinanza — n. 4397/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLIDA CRISTIAN nato a GALATINA il 30/07/1983 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Cristian Solida per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e, in particolare, l'esclusione della riconducibilità del fatto agli ulteriori occupanti dell'auto, tutti già noti alle forze dell'ordine);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 4397/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione in mitius della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, emergenti dal corpus complessivo della motivazione, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLIDA CRISTIAN nato a GALATINA il 30/07/1983 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Cristian Solida per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e, in particolare, l'esclusione della riconducibilità del fatto agli ulteriori occupanti dell'auto, tutti già noti alle forze dell'ordine);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione in mitius della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, emergenti dal corpus complessivo della motivazione, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il President