Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4397/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4397/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4397/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLIDA CRISTIAN nato a GALATINA il 30/07/1983 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Cristian Solida per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e, in particolare, l'esclusione della riconducibilità del fatto agli ulteriori occupanti dell'auto, tutti già noti alle forze dell'ordine);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 4397/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione in mitius della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, emergenti dal corpus complessivo della motivazione, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di condurre dichiarazioni inverosimili infrazione alle norme della circolazione reati contro le pubbliche comunicazioni guida senza autorizzazione altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 495 cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Cristian Solida per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLIDA CRISTIAN nato a GALATINA il 30/07/1983 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Cristian Solida per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e, in particolare, l'esclusione della riconducibilità del fatto agli ulteriori occupanti dell'auto, tutti già noti alle forze dell'ordine);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione in mitius della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, emergenti dal corpus complessivo della motivazione, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il President