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Ordinanza — n. 4395/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4395/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fulvio Ferrò inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found that the sole ground of appeal consisted of mere factual complaints regarding the judge's reasoning, which were already adequately examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed because it did not raise new legal issues but merely reproduced arguments already decided on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is based solely on mere factual complaints or is merely a reproduction of arguments already examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints Supreme Court review factual re-examination legal merit requirement falsificazione di monete perseguimento penale per truffa uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
art. 455 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Fulvio Ferrò per il reato di cui all'art. 455 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO' FULVIO nato a MILANO il 07/10/1967 avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Fulvio Ferrò per il reato di cui all'art. 455 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2-3 sulla inattendibilità della versione difensiva fornita dall'imputato, che avrebbe disconosciuto la proprietà del giubbotto consegnato dalla consorte tra gli effetti personali del medesimo, tradotto in carcere per altro reato; argomentazione che non fonda - come asserito dal ricorrente - sulla sola valorizzazione della sentenza di applicazione della pena emessa, per altro reato, nei confronti dello stesso ricorrente);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente