Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it consisted solely of factual complaints rather than legal arguments. The appellant, Donatella Jovanovic, challenged the lower court's reasoning regarding her responsibility for attempted aggravated theft, specifically contesting the exclusion of desistance due to the interruption of the criminal process. The court rejected this as a mere repetition of arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge, ruling that such content falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must raise legal issues; mere factual complaints or repetitions of arguments already decided by the lower court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC DONATELLA nato a MILANO il 10/06/1999 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico morivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Donatella Jovanovic per il reato di tentato furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 sulla esclusione della desistenza, in considerazione dell'interruzione dell'iter criminis per il sopraggiungere della persona offesa:
V. Se:. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente