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Ordinanza — n. 4392/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4392/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4392/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDOLINO GIANMARCO nato a NOCERA SUPERIORE il 23/12/1966 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso„ che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Gianmarco Ardolino per il reato di bancarotta fraudolenta impropria, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e pag. 5 sulla esclusione della bancarotta semplice); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4392/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4-5, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e pag. 5 sulla esclusione della bancarotta semplice); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie irregolarità finanziarie flussi finanziari illeciti messa in circolazione di monete false
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDOLINO GIANMARCO nato a NOCERA SUPERIORE il 23/12/1966 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso„ che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Gianmarco Ardolino per il reato di bancarotta fraudolenta impropria, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e pag. 5 sulla esclusione della bancarotta semplice); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere