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Ordinanza — n. 4390/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere grievances do not meet admissibility requirements for criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4390/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the factual motivation regarding aggravated attempted theft in a residence, but the court found these arguments constituted mere grievances rather than substantive legal challenges. Consequently, the court ruled that such complaints do not satisfy the strict admissibility criteria required in criminal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must raise substantive legal issues; mere grievances or factual complaints that were already declared inadmissible at the appellate stage cannot be raised in a petition for leave to appeal.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility mere grievances doctrine factual motivation review aggravated theft liability Supreme Court procedure tentato omicidio aggravato inverosimiglianza delle persecuzioni motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMAR IVAN nato a SONDRIO il 04/11/1981 avverso l'ordinanza del 05/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Ivan Omar, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere dogliarze in punto di fatto e che non si confrontano - già nell'atto d'appello, dichiarato inammissibile - con l'apparato giustificativo della sentenza di primo grado (Sez, U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente