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Ordinanza — n. 4389/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for factual complaints and insufficient sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4389/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the factual basis for his aggravated theft convictions and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected the factual complaint as impermissible in a legality review and found the sentencing denial sufficiently reasoned by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or insufficient reasoning in sentencing are inadmissible in legality proceedings.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legality Review Appeal Factual Complaints Mitigating Circumstances Inadmissible Appeal Sentencing Reasoning Court Costs prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 1 lett. a c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODOR SIMON CLAUDIU (C.U.I. 01QT55C) nato il 07/03/1981 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Simon Todor per plurimi reati di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 12-13);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente