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Ordinanza — n. 4388/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints about sentencing reasoning are inadmissible for peace court crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4388/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Giovanni Caruso and Annamaria Leonetti inadmissible. The sole ground of appeal contested the reasoning behind the declaration of responsibility for assault, which the court deemed insufficient. The court ruled that such complaints regarding the sentencing justification are not admissible in a final review for offenses under the jurisdiction of the peace judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Complaints regarding the reasoning of a judgment are inadmissible in final review proceedings for offenses under the jurisdiction of the peace judge.

Parole chiave

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peace court jurisdiction final review appeal inadmissible complaint sentencing reasoning assault offense sanzioni penali risarcimento alle vittime di reati risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARUSO GIOVANNI nato a CASERTA il 01/10/1994 LEONETTI ANNAMARIA nato a SORRENTO il 06/10/1993 avverso la sentenza del 20/10/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Giovanni Caruso e Annamaria Wonetti per il reato di percosse, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze che investono l'iter giustificativo della sentenza impugnata (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417), non deducibili per i reati di competenza del Giudice di pace; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente