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Ordinanza — n. 4386/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses remittal request due to failure to notify other parties as required by criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4386/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the remittal request inadmissible because it was not properly notified to other parties in accordance with Article 46 of the Criminal Procedure Code. Lucio Schiavolin's request was rejected based on a clerical declaration confirming the lack of notification by the Tribunal of Venice. Consequently, the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1, cod. proc. pen.; A request for remittal is inadmissible if it fails to comply with the mandatory notification requirements to other parties.

Parole chiave

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criminal procedure remittal request notification requirement inadmissible decision procedural defect violazione dei diritti procedurali notificazione viziata documenti mancanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46, comma 1, cod. proc. pen.
Ritenuto che l'istanza di rimessione proposta da Lucio Schiavolin non risulta notificata alle altre parti ex art. 46, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: SCHIAVOLIN LUCIO nato a PADOVA il 23/05/1955 avverso il provvedimento del 10/02/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'istanza di rimessione proposta da Lucio Schiavolin non risulta notificata alle altre parti ex art. 46, comma 1, cod. proc. pen, come attestato con dichiarazione della Cancelleria del Tribunale di Venezia del 14 marzo 2022; Rilevato, pertanto, che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell'ostante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente