Italian court dismisses appeal against theft conviction for exposing stolen goods to public view.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Rosa Carlozzi inadmissible regarding an aggravating circumstance for theft. The court found the argument that exposing stolen goods to public view constitutes a separate aggravating factor to be manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, n. 7 cod. pen.; The mere acoustic detection of hidden merchandise at a commercial exit does not constitute exposure to public view, as it fails to ensure remote control or public visibility required for the aggravating circumstance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLOZZI ROSA nato a BENEVENTO il 27/04/1982 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (í?
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Rosa Carlozzi, che deduce violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383: "Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede");
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente