Italian Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and infounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lucia Parmigiano inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it consisted solely of factual grievances rather than legal arguments, while the second and third grounds were dismissed as manifestly unfounded based on established case law regarding aggravated theft. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be based on legal grounds; mere factual complaints or arguments already adequately examined by the lower court render an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARMIGIANO LUCIA nato a PESCHE il 26/10/1966 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Lucia Parmigiano per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2-4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato in relazione al riconoscimento personale ed alla identificazione dei monili sottratti);
Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge in ordine alle aggravanti di cui agli artt. 625 n. 5 e 7 cod. pen., sono manifestamente infondati, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 in riferimento all'approfittamento del rapporto di fiducia e Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 in merito all'accertamento della gravità del danno); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden