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Ordinanza — n. 4383/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding intent interruption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4383/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Michele De Giglio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and a defect in reasoning concerning Article 56, paragraph 3 of the Penal Code, claiming the criminal intent was interrupted by the owner's presence. The court rejected this because the appeal merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 56, comma 3, cod. pen.; An appeal lacking specificity that merely reproduces profiles already examined and dismissed by the court of first instance is inadmissible if manifestly unfounded.

Parole chiave

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lack of specificity manifestly unfounded appeal interruption of criminal intent Article 56 Penal Code inadmissible appeal finzione di ritiro ritorno volontario ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 56, comma 3, cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Michele De Giglio, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'art. 56, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435
Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIGLIO MICHELE nato a BARI il 25/10/1975 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consig,liere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Michele De Giglio, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'art. 56, comma 3, cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, laddove si evidenzia come l'interruzione dell'intento criminoso sia stata determinata dalla presenza della proprietaria nell'abitazione) ed è, comunque, manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.

Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente