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Ordinanza — n. 4382/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4382/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4382/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALIGNO MARIO nato a PALERMO il 10/08/1989 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mario Maligno, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 625, n.2 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4382/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 625, n.2 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.

Parole chiave

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argomentazione nel merito difetti materiali verosimiglianza della persecuzione furto aggravato allegazioni insufficientemente motivate allegazioni fattuali non credibili
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALIGNO MARIO nato a PALERMO il 10/08/1989 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mario Maligno, che deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 625, n.2 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.

3) ed è, comunque, manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente