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Ordinanza — n. 4381/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints are inadmissible in criminal liability review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4381/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the factual motivation for a criminal threat conviction but was rejected as an impermissible factual complaint under the law. The court ruled that such arguments lack legal merit and are barred from review in the finality phase.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or mere complaints are inadmissible in criminal proceedings as they do not raise legal issues.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints bar criminal liability review mere doglianze rejection finality phase limits minaccia nel diritto penale sanzione penale condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019
Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA VITTORIO FRANCESCO nato a PRAIA A MARE il 28/07/1990 avverso la sentenza del 26/02/2021 del GIUDICE DI PACE di SCALEAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Vittorio Francesco Papa per il reato di minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è, peraltro, manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente