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Ordinanza — n. 4379/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding theft aggravation and sentencing comparison reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4379/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Maria Gnoffo and Maria Concetta Riina inadmissible. The appellants argued for a lack of motivation regarding an aggravating circumstance for theft and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that video surveillance does not negate theft aggravation and that a reference to decisive elements suffices for sentencing comparisons.

Regesto Legislator

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Art. 625, n. 7 cod. pen.; Art. 60 cod. proc. pen.: The presence of video surveillance does not exclude the aggravating circumstance of exposure to public trust in theft, and a general reference to decisive elements is sufficient for sentencing comparison.

Parole chiave

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theft aggravating circumstance video surveillance defense public trust exposure sentencing comparison reasoning general mitigating circumstances inadmissible appeal Corte di Cassazione prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 625, n. 7 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, proposti - con distinti atti dal medesimo contenuto - nell'interesse di Maria Gnoffo e Maria Concetta Riina, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.
Art. 60 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020
Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GNOFF0 MARIA nato a PALERMO il 15/08/1977 RIINA MARIA CONCETTA nato a PALERMO il 06/02/1981 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, proposti - con distinti atti dal medesimo contenuto - nell'interesse di Maria Gnoffo e Maria Concetta Riina, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157: "In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare l'esito del giudizio di comparazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2-3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres