Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual or legal arguments in the grounds of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Bruno Concetta, Corin Musumeci, and Jessica Mammana inadmissible. The appellants challenged the lower court's declaration of responsibility for aggravated theft, but their arguments were deemed merely abstract rather than specific. The court ruled that the law requires explicit and reasoned critiques of the factual or legal grounds of the decision, which were absent in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific and reasoned arguments against the factual or legal grounds of the decision; abstract or general criticisms are insufficient for admissibility in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUNO CONCETTA nato a CATANIA il 31/08/1989 MUSUMECI CORIN nato a CATANIA il 04/07/1995 MAMMANA JESSICA nato a CATANIA il 22/01/1991 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo dei ricorso proposti nell'interesse di Concetta Bruno, Corin Musumeci e Jessica Mammana, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), limitandosi le impugnazioni a svolgere censure meramente astratte; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente!