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Ordinanza — n. 4377/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of explicit critical arguments on facts or law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4377/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Samuele Ahmetovic inadmissible due to a failure to explicitly articulate and argue against the factual or legal grounds of the lower court's decision. The court held that under the law, an appeal in the realm of legality requires clearly stated and reasoned criticisms of the original judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal in the realm of legality is inadmissible if the critical arguments against the factual or legal grounds of the decision are not explicitly stated and argued.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal in legality lack of critical arguments inadmissible appeal procedural requirements Corte di Cassazione furto aggravato licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC SAMUELE nato a ROMA il 23/10/1996 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Samuele Ahmetovic, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente,