Ordinanza — n. 4376/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED KEITA nato il 01/12/1990 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Keita, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di lesioni gravissime ed il diniego delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e che non si confrontano - già nell'atto d'appello, dichiarato inammissibile - con l'apparato giustificativo della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4376/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED KEITA nato il 01/12/1990 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Keita, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di lesioni gravissime ed il diniego delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e che non si confrontano - già nell'atto d'appello, dichiarato inammissibile - con l'apparato giustificativo della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente