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Ordinanza — n. 4376/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4376/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED KEITA nato il 01/12/1990 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Keita, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di lesioni gravissime ed il diniego delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e che non si confrontano - già nell'atto d'appello, dichiarato inammissibile - con l'apparato giustificativo della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4376/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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caso di rigore gravità dell'infortunio lesioni gravi grave affezione alla salute lesione al ginocchio attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED KEITA nato il 01/12/1990 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Keita, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di lesioni gravissime ed il diniego delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e che non si confrontano - già nell'atto d'appello, dichiarato inammissibile - con l'apparato giustificativo della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente