Ordinanza — n. 4375/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSOVIC ZAHIDA (CUI 017APHR) nato il 06/11/1958 HUSOVIC IBRAHIM (CUI 01RJD5E) nato il 12/05/1956 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 4375/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSOVIC ZAHIDA (CUI 017APHR) nato il 06/11/1958 HUSOVIC IBRAHIM (CUI 01RJD5E) nato il 12/05/1956 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSOVIC ZAHIDA (CUI 017APHR) nato il 06/11/1958 HUSOVIC IBRAHIM (CUI 01RJD5E) nato il 12/05/1956 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Zahida Husovic e Ibrahim Husovic, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al reato di tentato furto in conseguenza della sola valorizzazione degli indicatori ex art. 133 cod. pen. della capacità a delinquere degli imputati e del coinvolgirnento di un minore, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), nel motivare la dosimetria della pena, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2-3);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente