Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4329/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and sentencing fall within trial court's exclusive jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4329/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the trial court's findings on facts and sentencing are unreviewable in cassation. The appellant argued that the judge failed to consider the gratuitous transfer of drugs to third parties and ignored mitigating circumstances due to a clean record. The court held that these issues involve factual evaluation and discretionary sentencing reserved for the lower court, which provided sufficient reasoning to support its decisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the factual findings or the discretionary sentencing of the trial court, as these determinations are unreviewable provided they are supported by adequate and exhaustive reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual findings unreviewable sentencing discretion lower court numerus clausus censure gratuitous drug transfer detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLITO GIUSEPPE SILVESTRO nato a MARTINA FRANCA il 26/08/1969 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Solito Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione dell'ad 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 I e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale, posto che il giudice non ha tenuto in conto il fatto che il ricorrente avesse ceduto a terzi la sostanza per uso comune a titolo gratuito; con secondo motivo, ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché illogicità del trattamento sanzionatorio in considerazione del fatto che il ricorrente non ha precedenti penali e non appartiene a circuiti illeciti.

Ritenuto che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che non vi fosse dubbio in ordine alla cessione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta, considerato inoltre che il ricorrente deteneva contestualmente una bilancia di precisione ed avendo il medesimo ricorrente ammesso di aver ceduto la sostanza sia pure a titolo gratuito.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che il fatto, sebbene di modesta entità, tale da essere qualificato ai sensi del comma 5 dell'art.73 D.P.R. 30971990, garantiva all'imputato un guadagno non irrisorio. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dic