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Ordinanza — n. 4328/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns fact-finding reserved for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4328/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged the trial judge's factual findings and evidence evaluation. The appellant argued the lower court ignored drug expert declarations and failed to recognize a statutory non-punishment ground. The court ruled that assessing the credibility of evidence and reconstructing facts are exclusive powers of the trial judge, making these arguments non-justiciable in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals challenging the trial judge's evaluation of evidence or reconstruction of facts are inadmissible as they fall within the exclusive domain of the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal fact-finding review evidence evaluation cassation limits non-punishment ground carenza di credibilità oggettiva menomazione della capacità visiva violazione del segnale luminoso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLIU ERVIS nato il 28/08/1983 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Balliu Ervsis deduce, con un primo motivo, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, non avendo il giudice di merito preso in considerazione le dichiarazioni rese da Alessandro Bartolini in ordine alla assenza di effetto drogante dello stupefacente ceduto e, con secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato che la sostanza ceduta era comunque cocaina e non sostanza del tutto priva di qualunque principio attivo, pertanto non ritenendo credibile la dichiarazione del Bartolini sul fatto che la sostanza non fosse droga; il giudice ha inoltre affermato che le modalità della cessione impediscono di valutare il fatto come di particolare tenuità per la non occasionalità dei reati contestati, per la capacità del ricorrente di rifornirsi velocemente e facilmente di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Dicembre 2022 Il consigliere estensore Il P