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Ordinanza — n. 4327/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against penalty agreement as it falls outside statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4327/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Laghrib Abderrhaim inadmissible regarding a penalty agreement sentence. The appellant argued for the application of specific criminal law and procedural articles, claiming errors in legal application. The court rejected this because the appeal was filed after August 3, 2017, and did not meet the narrow exceptions for challenging such agreements.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against penalty agreements filed after August 3, 2017, are inadmissible unless they concern the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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penalty agreement appeal criminal procedure law inadmissible appeal statutory exceptions Cassazione Rome errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
129 cod.proc.pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
Art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990
Art. 129 cod. proc. pen.
309/1990, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art.
art. 129 cod.proc.pen
309/1990, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art.
art. 444 cod.proc.pen
129 cod.proc.pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGHRIB ABDERRHAIM nato il 15/07/1993 avverso la sentenza del 01/07/2022 del TRIBUNALE di MONZAi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorrente Laghrib Abderrhaim deduce l'errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 73, comm4 1 e 4, D.P.R. 309/1990, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza dì applicazione della pena richiesta dopo il 3.08.2017 ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., che consente l'impugnazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 Dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente