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Ordinanza — n. 4325/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming non-prosecution due to minor drug quantity, ruling merit issues inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4325/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding the lack of application for non-prosecution due to minor drug quantity concern the merits of the case. The lower court had already determined that the 77 doses of drugs indicated a stable criminal lifestyle and significant economic return, justifying the conviction. Since these factual determinations were supported by adequate reasoning, the Supreme Court held that such issues cannot be reviewed on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. c c.p.p.: Appeals challenging the application of non-prosecution grounds based on the minor nature of the offense are inadmissible if the lower court's factual findings on the quantity and criminal lifestyle are supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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non-prosecution grounds minor drug quantity merit review inadmissible criminal lifestyle assessment Cassazione appeal accertamento inesatto dei fatti regime giuridico del SEBC prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. c c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIANI FRANCESCO nato a TRANI il 10/06/1989 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che, con unico motivo di ricorso, Sebastiani Francesco deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, D.P.R. 309/1990, trattandosi di detenzione domestica di un modico quantitativo di droga leggera, neppure frazionata in singole dosi, di comportamento occasionale, e pertanto di fattispecie sussumibile nella causa di non punibilità per tenuità del fatto.

Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'entità del danno e del pericolo non lieve, considerato che le 77 dosi di ricavabili dallo stupefacente detenuto non sono di rilevante quantità ma neanche esigue, certamente tali da comprovare uno stabile inserimento in gruppi criminali dediti allo spaccio e da consentire un buon ritorno economico.

Pertanto, il ricorso va kel-tanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente