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Ordinanza — n. 4323/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and sentencing fall within the court of first instance's exclusive jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4323/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fit the closed list of reviewable errors. The appellate court had already evaluated evidence regarding drug trafficking intent and determined the appropriate sentence based on prior criminal records. Since these are matters of fact and discretionary sentencing reserved for the trial judge, the cassation court could not intervene.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the factual evaluation of evidence or the discretionary sentencing decisions of the court of first instance, as these fall within the exclusive jurisdiction of the trial judge.

Parole chiave

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inadmissibility closed list of grounds factual evaluation discretionary sentencing court of first instance prove fabbricate censura dell'apprezzamento delle prove motivi probatori

Disposizioni normative citate

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Art. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINTESI MASSIMO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 09/06/1972 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Quintesi Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo con un primo motivo, violazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale e, con un secondo motivo, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e riconoscimento delle attenuanti generiche solo equivalenti alla contestata recidiva e non con giudizio di prevalenza.

Rilevato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla tipologia di sostanze stupefacenti sequestrate, dal numero delle dosi ricavabili, dalla disponibilità del bilancino di precisione, dallo stato disoccupazione, dal rinvenimento di fotografie ritraenti lo stupefacente, quest'ultimo elemento, in particolare, che può avere corre logica spiegazione solo la documentazione dell'attività di pesatura al fine di una successiva cessione.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Considerato che anche le determinazioni del giudiice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali anche per reati contro la persona al disvalore sociale del fatto e al precedente penale specifico; Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm