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Ordinanza — n. 4322/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns factual evaluation and proof assessment reserved for the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4322/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not included in the closed list of admissible censure in cassation proceedings. The appellant argued the lower court ignored specific factual elements regarding the liquidation of an association and the attribution of omissions to third-party collaborators. The court ruled that the trial judge's assessment of evidence and fact-finding is unreviewable in cassation unless the reasoning is insufficient, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the trial court's evaluation of evidence or reconstruction of facts, as these determinations are unreviewable provided they are supported by adequate and exhaustive reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal closed list of censure evaluation of evidence factual reconstruction cognizione del giudice di merito complicità in sottrazione d'imposta omissione del contribuente responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFFO ANGELO nato a L'AQUILA il 22/07/1963 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Taffo Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo difetto e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all' art. 5 D.Ivo 74/2000, avendo il giudice trascurato di considerare alcuni elementi fattuali quali la messa in liquidazione della Confartigianato, le dimissioni del ricorrente dall'incarico di presidente la riconducibilità delle omissioni scali a terzi soggetti collaboratori e professionisti.

Ritenuto che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato che, diversamente le difficoltà riscontrate nell'individuare il professionista deputato alla presentazione della dichiarazione fiscale dell'associazione non esonera il ricorrente dalla responsabilità per il difetto di dolo, elemento soggettivo desumibile anche dal comportamento successivo, costituito dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dalla mancanza di interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate dopo il ricevimento dell'avviso di accertamento allora.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.