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Ordinanza — n. 4321/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable fact-finding and failure to raise confiscation issues in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4321/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds outside the closed list of admissible censure types. The appellant challenged the lower court's rejection of false invoices and the confiscation order, arguing procedural defects in evidence evaluation and statutory violation. The court ruled that factual assessments and fact-finding are reserved for the trial judge and that the confiscation complaint was not properly raised in the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.: Appeals based on the evaluation of evidence or the reconstruction of facts are inadmissible in cassation, as well as those concerning issues not raised in the appeal.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal closed list of censure evaluation of evidence reconstruction of facts confiscation of assets procedural defect judicial review limits fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRICCHI FABRIZIO nato a BAGNOLO MELLA il 07/12/1969 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Bricchi Fabrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo difetto e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 2 e 3 Divo 74/2000, avendo il giudice di merito ritenute false le fatture di acquisto e fittizi i costi indicati nella dichiarazione fiscale; con secondo motivo, il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla statuizione della confisca, disposta in violazione dell'art. 12 bis Divo 74/2000.

Ritenuto che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato che, sulla scorta delle risultanze dibattimentali, emergeva che la società che ha emesso le fatture era dal 2011 priva di personale e da marzo 2012 in stato tA 3- di liquidazione ed Eli operativa; il giudice ha rilevato inoltre che la inesistenza delle operazioni e la fittizietà delle fatture delle fatture trova riscontro dall'esame della banca dati del sistema GLI.F0 in uso alla polizia giudiziaria, aggiungendo che tra le due società vi è stato uno scambio di fatture reciproche sostanzialmente identiche ed egualmente generiche tipiche del regime di reverse charge.

Considerato che le censure in ordine alla confisca non sono state dedotte in appello, in quanto I motivi d'appello riguardavano, infatti, esclusivamente la quantificazione dell'importo di danaro "ewk, t4, cuki"^(4,ìtklit-4- nIk irbs confiscabile Y dogliànza accolta dal giudice a quo, e che pertanto le doglianze sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre