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Ordinanza — n. 4319/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as facts fall outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4319/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged factual evaluations reserved for the trial court. The appellant argued that the lower court erred in applying non-punishment grounds despite the building's seismic compliance and the extinction of a more serious charge. The court rejected this, noting that the appeal targeted the assessment of formal omissions and violated the principle of non-interference with factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 116 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the factual reconstruction of events or the evaluation of evidence, which remain within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual evaluation review non-punishment cause extinction seismic compliance building formal violation omission luogo del reato falsa dichiarazione della parte atti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 116 c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
380/2001, di cui ai capi b) e c), avendo il giudice applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., sebbene il manufatto fosse conforme alla normativa antisismica e sebbene fosse stata dichiarata l'estinzione del reato più grave contestato nel capo a).
D.P.R. 380/2001, arts. 93, 94, 95
art. 131 bis cod. pen
380/2001, di cui ai capi b) e c), avendo il giudice applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., sebbene il manufatto fosse conforme alla normativa antisismica e sebbene fosse stata dichiarata l'estinzione del reato più grave contestato nel capo a).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATTA DANILO nato a LUCERA il 26/01/1984 avverso la sentenza del 16/05/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che Tatta Danilo deduce, con un primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/2001, di cui ai capi b) e c), avendo il giudice applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., sebbene il manufatto fosse conforme alla normativa antisismica e sebbene fosse stata dichiarata l'estinzione del reato più grave contestato nel capo a).

Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che i fatti sono penalmente rilevanti sebbene di scarso valore.

Si evidenzia in proposito che i reati in contestazione nei capi b) e c1 concernono omissioni e • violazioni di natura formale, la cui sussistenza non è inficiata per effetto della causa di est4nOone del reato per intervenuta sanatoria concernente la fattispecie di cui al capo a). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso