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Ordinanza — n. 4317/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation reserved for the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4317/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Marti Alessandro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider the small quantity of drugs found, claiming a lack of reasoning regarding the drug trafficking charge. The court rejected this, stating that challenges to the factual evaluation and evidence reconstruction fall within the exclusive jurisdiction of the trial judge and are not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals challenging the factual evaluation of evidence or the reconstruction of facts are inadmissible as they pertain to the exclusive cognizione of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual evaluation drug trafficking quantum of drugs cognizione esclusiva imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 73 D.P.R. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTI ALESSANDRO nato a ROMA il 06/01/1983 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso, Marti Alessandro deduce difetto assoluto della motivazione in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309 del 1990, avendo il giudice di merito ritenuto sussistente la finalità di spaccio senza tener conto della modestia del quantitativo dello stupefacente rinvenuto sulla persona del ricorrente.

Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a pagina 5 dell'impugnata sentenza, ladclove si evidenzia la suddivisione della sostanza in dieci involucri, la precedente cessione di uno di questi ad un terzo, e il fatto che tanto la detenzione quanto la cessione erano svolte contestualmente in strada.

Considerato inoltre che il motivo in parola è altresì manifestamente infondato in quanto relativo ad un lamentato difetto in termini di contraddittorietà e/o illogicità della motivazione che, come precedentemente argomentato, non emerge dal provvedimento impugnato che risulta lineare, conforme e coerente rispetto all'esauriente disamina dei dati probatori. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Dicembre 2022